(massima n. 1)
Se la parte richieda l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, secondo la lettura datane dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1998, n. 361, nel corso del giudizio di appello, non č necessario che la richiesta venga fatta con un motivo di appello, principale o nuovo, in quanto il comma terzo dell'art. 6 della legge n. 267/1997 si limita solamente a prevedere che se la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implichi l'utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati in procedimento connesso č disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per effetto di tale semplice richiesta.