(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della L. 7 agosto 1997, n. 267, per l'esame delle persone indicate nell'art. 513 c.p.p. che abbiano reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da quest'ultimo delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari ovvero dell'udienza preliminare e che si siano avvalse in dibattimento della facoltą di non rispondere, deve essere formulata (ove non sia stata proposta con un motivo principale di appello) nei termini e con le modalitą di cui all'art. 585, comma quarto, c.p.p. concernenti la presentazione dei motivi nuovi, a pena di decadenza. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestiva l'istanza di rinnovazione avanzata nel corso della discussione).