(massima n. 1)
La regola stabilita dall'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, secondo cui le dichiarazioni accusatorie possono costituire valida prova a carico dell'imputato solo se sottoposte al vaglio del contraddittorio (salve le eccezioni previste dallo stesso art. 111 Cost.), non riguarda gli elementi di riscontro che sono richiesti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. nel caso di dichiarazioni provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati. Tali elementi di riscontro, quindi, ben possono continuare ad essere costituiti anche da dichiarazioni predibattimentali di coimputati o coindagati le quali, a seguito del successivo rifiuto dei dichiaranti di sottoporsi a esame, siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento mediante il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la S.C. ha anche dichiarato irrilevante la proposta questione di legittimitą costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. e dell'art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 2000 n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 7, nella parte in cui, in asserito contrasto con l'art. 111 Cost., consentirebbero l'utilizzazione probatoria, sia pure quali semplici riscontri, delle suddette dichiarazioni).