(massima n. 1)
Le forme dell'esame e controesame diretto delle parti nell'assunzione dei testi, previste dall'art. 498 c.p.p., non trovano applicazione in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 stesso codice. La struttura del giudizio di appello, infatti, aprendosi con la relazione del presidente (o del consigliere delegato) e proseguendo con la lettura degli atti del giudizio di fasi precedenti (art. 602 c.p.p.), risulta chiaramente incompatibile con l'applicazione delle regole sull'esame dei testi previste per il giudizio di primo grado.