(massima n. 2)
In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo processuale non consente al pubblico ministero selezioni di sorta; ma la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività d'indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato né si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sotto il primo profilo si rileva il principio della tassatività della nullità e l'applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell'art. 429, primo e secondo comma e l'assenza di effetti dannosi per l'imputato. Sotto il secondo profilo che potrebbe far prospettare un'eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato.