(massima n. 1)
Qualora, disposto il giudizio immediato, l'imputato avanzi al Gip richiesta di applicazione della pena in ordine alla quale il P.M. esprima il proprio consenso, il Gip non è competente ad emettere la sentenza ex art. 444 c.p.p., e deve trasmettere gli atti al tribunale, unico organo competente in merito all'applicazione della pena concordata. Né l'imputato può successivamente richiedere il giudizio abbreviato, attesa la precedente istanza di patteggiamento, in quanto l'art. 456, comma 2, c.p.p. pone un'esplicita alternativa tra le due richieste, tra loro incompatibili, escludendo la possibilità di un ripensamento, una volta operata la scelta del rito.