(massima n. 1)
In tema di giudizio immediato, non sussiste alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato — qualora sussistano i presupposti e le condizioni processuali e non siano perenti i termini — di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione della pena, non ostandovi il disposto dell'art. 456, comma 2, c.p.p. — riferibile unicamente, come si desume dall'uso della disgiunzione, all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata — e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni ed inammissibili trasformazioni.