(massima n. 2)
In tema di patteggiamento l'illegalità della pena concordata si traduce in un vizio dell'accordo, che il giudice ha il compito di rilevare rigettando la richiesta. Se, malgrado il vizio di illegittimità da cui è affetto, l'accordo sia stato ugualmente ratificato, il giudice dell'impugnazione, a seguito della revisione del controllo di legalità eseguito, deve annullare la decisione, perché il venire meno dell'accordo originario, in quanto viziato, preclude, in sede di legittimità, l'intervento correttivo dell'errore di calcolo della pena patteggiata.