(massima n. 1)
L'ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c., non ha valore di giudicato sostanziale sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si tratti dell'abitazione coniugale, non osta al successivo subingresso, nella qualitą di conduttore, del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal giudice della separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392), con il conseguenziale subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di detta ordinanza, nonché di legittimato all'opposizione contro tale esecuzione (nella specie, per dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell'estinzione del giudizio sulla cessazione della locazione).