(massima n. 1)
Il termine per proporre il riesame del provvedimento di sequestro, eseguito nel corso di una rogatoria internazionale, non decorre dal giorno della notifica di avviso di deposito degli atti di tale rogatoria, effettuato a norma dell'art. 366 c.p.p., se in tale avviso non si fa menzione del sequestro. La notificazione di tale avviso non può integrare conoscenza legale degli atti depositati, se non alla scadenza del termine di cinque giorni dato dall'art. 366 c.p.p. per esaminare gli atti ed estrarne copia o, prima di tale scadenza, al momento dell'esame di tali atti.