(massima n. 1)
Il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove notitiae criminis.