(massima n. 1)
Il termine di durata massima delle indagini, al cui scadere consegue l'inutilizzabilitā degli atti di indagine successivi, decorre dalla data in cui il nome dell'indagato č effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato č iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale annotazione dell'indagato.