(massima n. 1)
La forma scritta dell'intimazione o richiesta di adempimento, necessaria per la costituzione in mora del debitore, e, quindi, per la interruzione della prescrizione, non osta, in difetto di espressa limitazione, all'ammissibilitą della prova testimoniale, al fine indicato, sulle circostanze che quell'atto scritto sia stato effettivamente spedito o ricevuto dal debitore, perchč le limitazioni previste per tale mezzo di prova dall'art. 2722 cod.civ. sono stabilite per i contratti e per taluni specialissimi atti unilaterali, tra i quali rientrano gli atti interruttivi della prescrizione previsti dalla legge.