(massima n. 2)
In tema di azioni proponibili dal curatore fallimentare, la posizione di tale organo, quando eserciti diritti gią nel patrimonio del fallito, non equivale a quella di un terzo ma consiste nel subentro nella stessa posizione del fallito; ne consegue l'ammissibilitą dell'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 1395 c.c., per l'annullamento del contratto concluso in conflitto d'interesse dall'imprenditore in bonis e gią eseguito, rientrando essa nella nozione di patrimonio di cui agli artt. 31 e 42 legge fall. che si estende, oltre che ai beni, altresģ ai rapporti giuridici ed alle azioni di contenuto patrimoniale.