(massima n. 1)
Il potere, riconosciuto agli amministratori della societą per azioni dal secondo comma dell'art. 2377 c.c., d'impugnare le deliberazioni dell'assemblea della societą che non siano state prese in conformitą della legge o dell'atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto ) e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che tale potere č attribuito agli amministratori per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella societą retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso.