(massima n. 1)
L'art. 2377 c.c. (anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l.vo n. 6 del 2003) non annovera tra i soggetti legittimati all'impugnazione di una delibera assembleare la societā dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci della societā stessa. La societā č legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontā che č oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontā. (Fattispecie in cui la societā aveva convenuto in giudizio il socio titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, chiedendo accertarsi l'irrilevanza del voto del medesimo ai fini del raggiungimento del "quorum" deliberativo, in quanto espresso in conflitto d'interessi, oltre alla condanna al risarcimento del danno).