(massima n. 1)
La messa in liquidazione della società di persone non osta all'applicazione dell'art. 2286 cod. civ., atteso che lo scioglimento della società determina soltanto il passaggio ad una nuova fase, nella quale la società permane come gruppo organizzato e i soci continuano ad essere titolari di diritti e obblighi sicché i comportamenti di un socio in danno degli altri o della società nel suo complesso non possono restare, neppure in questa fase, privi di effetti giuridici, ai sensi e per gli effetti della citata disposizione codicistica. Ne consegue che il socio, colpevole di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, può, anche durante lo stato di liquidazione, essere escluso dalla compagine, non rilevando, in senso contrario la disposizione dell'art. 2270, secondo comma, cod. civ., che unicamente sancisce l'impossibilità per il creditore particolare del socio di ottenere la liquidazione della quota del suo debitore una volta deliberato lo scioglimento della società.