(massima n. 1)
L'ente pubblico territoriale, come la persona giuridica e l'ente collettivo in genere, ha titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui inadempimento contrattuale ne leda i diritti immateriali della personalitą, compatibili con l'assenza di fisicitą e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identitą. (Principio affermato in fattispecie relativa al danno all'immagine cagionato ad un Comune dalla societą incaricata di realizzare una tensostruttura per rappresentazioni, la quale aveva consegnato un'opera tanto viziata da costringere l'ente ad annullare la stagione teatrale).