(massima n. 1)
Quando la risarcibilitā del danno non patrimoniale č espressamente prevista dalla legge (come nel caso di illecito costituente reato), essa prescinde dal rilievo, costituzionale o meno, del diritto leso (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva liquidato in favore della vittima di lesioni personali il danno non patrimoniale derivato dal fatto di avere dovuto, a causa delle lesioni, abbandonare il lavoro svolto da anni, ed adattarsi a svolgerne un altro del tutto diverso).