(massima n. 1)
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima č invocata e non puō, dunque, fondarsi su un credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilitā di disporre la sospensione ai sensi della norma suddetta, e va, parimenti, esclusa l'invocabilitā della sospensione contemplata, in via generale, dagli artt. 295 o 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale menzionata.