(massima n. 1)
Il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 c.c. per la proposizione dell'azione di reintegrazione nel possesso, va determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all'atto illecito; ne consegue che, ove l'originario giudizio sia stato cancellato dal ruolo e poi riassunto, č alla data di deposito del primo ricorso che occorre fare riferimento, poiché il giudizio č prorogato a seguito della riassunzione.