(massima n. 1)
Il termine annuale per chiedere la reintegrazione nel possesso a seguito di spoglio, di cui all'art. 1168 c.c., ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non č soggetto alla sospensione nel periodo feriale, disposta dalla legge n. 742 del 1969 con riguardo ai termini processuali.