(massima n. 1)
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259, comma 2 c.p.p., in materia di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che il custode ha esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Pertanto non può essergli imposto dall'autorità giudiziaria l'onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che vengano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario.