(massima n. 1)
Quando vi sia stata materiale apprensione, per finalità di giustizia penale, da parte di organi a ciò abilitati, di cose oggettivamente suscettibili di sequestro, le quali siano poi state affidate in custodia ad un terzo, il diritto di quest'ultimo al compenso previsto dalla legge non può essere pregiudicato dall'eventuale mancanza del formale provvedimento che abbia disposto il sequestro medesimo.