(massima n. 1)
Non č ricorribile per cassazione, in sede penale, il provvedimento con il quale il tribunale, in sede civile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi quarto e quinto, della legge 8 luglio 1980 n. 319 e dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, abbia deciso sul ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione di compensi al perito, consulente tecnico, interprete o traduttore.