(massima n. 1)
L'atto assunto in assenza del difensore dopo che sia stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi del quinto comma dell'art. 486 c.p.p. per il legittimo impedimento a comparire del difensore medesimo, è nullo ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., perché compiuto in violazione di una norma concernente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Né tale nullità (di tipo intermedio) può ritenersi sanata ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.p. per il fatto che il difensore d'ufficio, appositamente nominato, nulla abbia eccepito in merito, non potendosi riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza basata su una deposizione assunta, previa riapertura del verbale e nomina di un difensore d'ufficio all'imputato, dopo che nel corso della stessa udienza il processo era stato rinviato a nuovo ruolo per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria).