Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 10124del 24 settembre 1994
(1 massima)
(massima n. 1)
La mancata audizione delle parti prima della dichiarazione di contumacia, deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo c.p.p., subito dopo tale dichiarazione dal difensore che rappresenta l'imputato.