(massima n. 1)
Alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio da parte del pretore per omessa citazione della persona offesa deve far seguito la rinnovazione del decreto di citazione ad opera dello stesso pretore del dibattimento e non già la restituzione degli atti al pubblico ministero, che realizza un'abnorme regressione del procedimento alla fase pregressa delle indagini preliminari. Ciò in forza non del disposto dell'art. 143 att. c.p.p., che concerne il procedimento innanzi al tribunale, bensì del secondo comma dell'art. 185 c.p.p. che attribuisce in generale allo stesso giudice che dichiara la nullità di un atto la potestà di disporne la rinnovazione. (La Cassazione ha inoltre osservato che nella specie non trova applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 185 c.p.p., che prevede la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, in quanto tale norma fa salva l'ipotesi in cui sia diversamente stabilito da altre disposizioni di legge, il che avviene appunto nella specie in forza del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, sancito dagli artt. 50 comma terzo e 60 comma secondo c.p.p., giacché nel procedimento pretorile il decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. costituisce l'atto che segna l'inizio dell'esercizio dell'azione penale).