(massima n. 1)
Sebbene l'art. 178 c.p.p. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall'art. 182 c.p.p., una tale nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che all'imputato non poteva essere riconosciuto un interesse alla citazione della persona offesa poiché, altrimenti, ne avrebbe richiesto la citazione quale teste).