(massima n. 1)
Avuto riguardo al principio dell'autonomia delle azioni penali, a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri, deve escludersi che l'eventuale nullitā, anche assoluta, concernente una delle parti private possa estendersi alle altre, nei cui confronti il rapporto si č regolarmente costituito e, conseguentemente, che la stessa nullitā possa da queste essere fatta valere. (Applicazione in tema di giudizio di prevenzione).