(massima n. 1)
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra una nullitą generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182 secondo comma c.p.p., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l'indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito).