(massima n. 1)
Il compimento dei 18 anni di etā, ai fini del raggiungimento della piena imputabilitā penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art. 14, comma secondo, c.p. e dall'art. 172, comma quarto, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23,40 del giorno del suo diciottesimo compleanno).