(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari, con l'espressione «almeno tre giorni prima», di cui all'art. 309, comma ottavo, c.p.p., non può intendersi che i giorni che compongono il termine devono essere interi e liberi. Trattandosi di un termine stabilito a giorni in un procedimento caratterizzato da particolare celerità e dall'iniziativa della parte, rispetto alla quale la fissazione di una breve scadenza dell'udienza camerale non costituisce una sorpresa che la trovi impreparata, per esso non può trovare applicazione il principio generale sancito dall'art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo cui nel termine non si computa il giorno di decorrenza e si computa l'ultimo giorno.