(massima n. 1)
Per la giuridica configurabilitā di un'ereditā giacente ex art. 528 c.c. e per la connessa possibilitā di nomina di un curatore della stessa da parte del pretore del mandamento ove si č aperta la successione, non č necessario che sia certa l'esistenza di un chiamato all'ereditā il quale non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma č sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciō fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato.