(massima n. 1)
Nel concorso di pił chiamati all'ereditą, alcuni soltanto accettanti l'ereditą stessa, non č legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell'ereditą giacente pro quota (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528-532 c.c.), atteso che la funzione dell'istituto de quo č quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a che ne abbia titolo.