(massima n. 1)
L'esercizio del potere discrezionale di autorizzazione al rilascio di copia degli atti, di cui all'art. 116 c.p.p., da parte di organo giudiziario incompetente, non comporta nullitą di sorta, non rientrando tale violazione in nessuna delle categorie di nullitą generale né essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione in materia.