(massima n. 1)
La mancata autorizzazione al rilascio di copia degli atti, nei casi in cui non č espressamente sancito il diritto a tale rilascio, non costituisce motivo di lesione del diritto di difesa dell'imputato, non essendo ravvisabile, in tali casi, un concreto diritto del difensore al rilascio della copia e potendo soltanto l'impedimento all'esercizio di un siffatto diritto porsi come violazione del pił ampio diritto di difesa. (Fattispecie in cui il difensore dell'indagato lamentava la lesione del diritto di difesa essendogli stato rifiutato il rilascio di copia degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale che doveva procedere al riesame del provvedimento coercitivo disposto nei confronti del suo assistito).