(massima n. 1)
A norma dell'art. 232 della L. 19 maggio 1975, n. 151, la nuova disciplina in materia di dichiarazione giudiziale di paternitā o maternitā naturale nonché il nuovo testo dell'art. 279 c.c., in materia di azione proposta dal figlio naturale per ottenere dai genitori il mantenimento o gli alimenti si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Pertanto, qualora tale legge sia sopravvenuta nella pendenza del giudizio di legittimitā, la Corte di cassazione deve applicare, anche d'ufficio, la nuova disciplina, salvo che siano necessari accertamenti di fatto diversi da quelli compiuti dal giudice del merito.