(massima n. 2)
Il criterio della non delegabilitą delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa all'organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validitą delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo a implicazioni sulla capacitą della parte pubblica nel processo. (Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un vice procuratore onorario, in qualitą di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullitą degli atti processuali e della sentenza).