(massima n. 1)
In tema di rimessione è da escludere che le parti private abbiano titolo per partecipare all'udienza camerale di discussione, atteso che il richiamo, contenuto nell'art. 48, comma 1, c.p.p., alla disciplina dettata dall'art. 127 c.p.p. non esclude l'operatività del disposto di cui all'art. 614, comma 2, c.p.p., secondo cui nel giudizio di cassazione le parti private possono comparire solo a mezzo dei propri difensori, nulla rilevando in contrario il fatto che lo stesso, citato comma 1 dell'art. 48 c.p.p., attribuisca alla Corte di cassazione il potere di assumere, “se necessario, le opportune informazioni”, posto che un tale potere comporta solo la possibilità di acquisire dati informativi di esclusiva o prevalente natura cartolare, ma non quella di svolgere attività istruttoria assimilabile a quella propria dei giudici di merito; il che, manifestamente, non si pone in contrasto né con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.