(massima n. 1)
Il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo sotto il profilo della imparzialitā del giudice č destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilitā č rappresentato dallo svolgimento di attivitā valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale: di tal che, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialitā del giudice deriva da attivitā da questo compiute al di fuori del giudizio in cui č chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della funzione giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concreto.