(massima n. 1)
Il conflitto di competenza, anche come caso analogo, è configurabile solo con riferimento a contrasto tra giudici, secondo quanto si desume dall'art. 28 c.p.p. La denuncia di conflitto da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, c.p.p., deve avere ad oggetto un effettivo contrasto tra giudici, così che il P.M. non può inserirsi nella procedura deducendo la eventualità di un contrasto tra giudici. (Nella specie è stata dichiarata inammissibile la denuncia di conflitto da parte del P.M. — stante l'assenza di una presa di posizione del G.I.P. — in un caso in cui il tribunale aveva dichiarata la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio sul rilievo che l'individuazione delle prove era soltanto apparente).