(massima n. 1)
In presenza di un atto di parte, da questa qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l'immediata trasmissione alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma secondo, c.p.p., solo in quanto il contenuto dell'atto anzidetto corrisponda esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui, secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica, e l'adempimento anzidetto non deve, quindi, aver luogo, quando la parte non denunci, di fatto, alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione di conflitto, contestando la competenza attribuitagli da altro giudice. In tal caso il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione (nel qual caso risulterà applicabile il comma primo e non il comma secondo dell'art. 30 c.p.p.), dovrà considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza ovvero di una generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p., provvedendo, quindi, di conseguenza.