(massima n. 1)
Non è abnorme - ed è, pertanto, insuscettibile di ricorso per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura rifiuta di declinare la propria competenza per materia in favore del Gip presso il tribunale. (Nella specie il Gip presso il tribunale, nel dichiararsi incompetente, aveva trasmesso gli atti al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale che aveva denunziato conflitto. La S.C. lo aveva dichiarato inammissibile sul rilievo che non è configurabile conflitto tra P.M. e giudice; ma il P.M., pur riconoscendo l'inesistenza di conflitto tra giudici, aveva chiesto al Gip presso la pretura di sollevare conflitto, declinando la competenza in favore del Gip presso il tribunale. Senonché il Gip presso la pretura aveva rigettato la richiesta, restituendo gli atti al P.M. che era di nuovo ricorso per cassazione denunziando l'abnormità del provvedimento di rigetto. Nel dichiarare nuovamente inammissibile il ricorso, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima).