(massima n. 1)
L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis c.p.c.) — il cui presupposto di emissione è da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell'avversa domanda — spetta alla competenza funzionale del giudice istruttore e perciò non può esser emessa dal giudice della decisione della causa.