(massima n. 1)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento della paternitą o della maternitą di un minore infraseadicenne, l'interesse del minore costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della valutazione della legittimitą del rifiuto del consenso eventualmente opposto dall'altro genitore, interesse la cui esistenza, prescindendo dai rapporti tra i genitori, deve ritenersi predicabile tutte le volte in cui, dal secondo riconoscimento, non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sul suo sviluppo psicofisico, ed a prescindere, dunque, dalla concreta dimostrazione che esso risulti per lui vantaggioso. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, cosģ, ritenuto illegittimo il rifiuto del consenso al riconoscimento di un minore infrasedicenne opposto alla madre che aveva fondato tale decisione motivandola con l'aver pił volte, in precedenza, inutilmente invitato il padre naturale a tale riconoscimento, sia durante la gravidanza sia dopo il parto, mentre, al momento, ella era sul punto di contrarre matrimonio con altro uomo, cui il minore risultava legato da uno stabile e valido rapporto affettivo).