(massima n. 1)
In materia di accertamento della filiazione naturale, la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1990, dichiarativa dell'illegittimitā dell'art. 274, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede, se si tratti di minore infrasedicenne, che l'azione promossa dal genitore esercente la patria potestā, per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternitā o maternitā naturale, sia ammessa solo quando ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio, non implica che una siffatta preliminare delibazione di rispondenza sia effettuata nel diverso caso di cui all'art. 250 c.c., concernente la risoluzione del conflitto insorto allorché il genitore, che abbia giā riconosciuto il minore, neghi il proprio consenso al riconoscimento da parte dell'altro preteso genitore naturale, rientrando il relativo riscontro nel compito cui il giudice č tenuto per ovviare con la propria decisione al consenso mancante.