(massima n. 1)
Diversamente dal codice di rito civile, dove il principio di veritā del procedimento di gravame si realizza con la necessitā del simultaneus processus attraverso la previsione che le diverse impugnazioni contro la medesima sentenza devono, in ogni caso, essere decise con unica pronuncia e non con pronunce l'una distinta dall'altra, nel codice di procedura penale un analogo precetto di inderogabilitā alla regola del simultaneo processo non č stato espressamente stabilito. Con la conseguenza che, nella esplicitazione di due autonome facoltā di impugnazione del medesimo provvedimento, la trattazione unitaria di entrambe, cui si puō pervenire attraverso lo strumento della riunione (art. 19 c.p.p.), non č imposta come necessitata, ma č consigliata come ragionevole ed affidata a provvedimento del giudice che, anche per il procedimento di impugnazione, deve ritenersi a carattere meramente ordinatorio e discrezionale, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione.