(massima n. 1)
Il primo comma dell'art. 1415 c.c. intende proteggere, in vista della libera circolazione dei beni, l'affidamento fatto dal terzo acquirente sulla validità del titolo del suo autore e pertanto si applica soltanto in favore di chi acquisti dal titolare apparente sulla base del negozio simulato. Ne consegue che è opponibile la simulazione degli atti di acquisto del de cuius al legittimario, il quale acquista i beni del defunto in base ad una relazione d'indole generale con la persona o col patrimonio del medesimo, senza alcuna derivazione diretta, quanto al singolo bene, fra il titolo di acquisto del titolare apparente e quello dell'acquirente successivo.