Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14197 del 5 giugno 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, primo comma, lett. b), c.c. senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., nč la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'atro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, secondo comma, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate.

(massima n. 2)

Per le validitā delle donazioni indirette, cioč di quelle liberalitā realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non č richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalitā, dato che l'art 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalitā realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

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